Per i beni nuovi, la durata della garanzia legale è di due anni e decorre dalla consegna del bene. Essa copre soltanto i difetti esistenti al momento della consegna, ossia i difetti originari che si manifestano nell’arco dei 24 mesi successivi alla consegna, mentre restano esclusi eventuali difetti sopravvenuti (ad esempio se dovuti all’uso, alla mancata o cattiva manutenzione, alla sostituzione con pezzi di ricambio non originali, ecc.).
Per i beni usati, il venditore e il compratore possono accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore ma, in ogni caso, non inferiore ad un anno.

Quali requisiti deve possedere un bene per essere conforme al contratto di vendita?

Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve corrispondere alla descrizione, alla quantità, alla qualità ed alle altre caratteristiche previste dal contratto, deve essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore e deve essere fornito assieme ad accessori e istruzioni.
Ancora, il bene deve essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, corrispondere alla qualità (anche in termini di sicurezza) e alla descrizione di un campione messo a disposizione dal venditore.

Responsabilità della riparazione del bene in caso di mancanza di conformità al contratto di vendita, ivi inclusi i difetti

Il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, pertanto, il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale intercorre un rapporto contrattuale. Il produttore dovrà rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo.

Il difetto di conformità e i rimedi del consumatore

In presenza di un difetto di conformità, durante il periodo della garanzia legale, viene riconosciuto al consumatore, in primo luogo, il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) per ottenere il “ripristino della conformità” senza spese; in alternativa, se ciò non è possibile in quanto i due rimedi primari non risultano praticabili, il consumatore può richiedere la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari).
Esiste una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore; infatti, si può ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto soltanto nelle ipotesi previste dalla legge (art. 135-bis del Codice del Consumo).

A quali contratti si applica?

La garanzia legale si applica ai contratti di vendita, stipulati tra consumatori e professionisti, aventi ad oggetto beni. A tale tipologia contrattuale sono equiparati i contratti di permuta, somministrazione (eccetto la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica), appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
A partire dal 1° gennaio 2022, la stessa disciplina trova applicazione anche ai contratti di fornitura di contenuti digitali (es. software, e-book, applicazioni, giochi) o di servizi digitali (es. servizi cloud).
La garanzia legale si estende, peraltro, a qualsiasi bene mobile che incorpori, o sia interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale.

I rimedi in caso di difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale: il ripristino della conformità

Per quanto riguarda i rimedi volti al ripristino della conformità del contenuto o del servizio digitale, è prevista (dall’art. 135-octiesdecies del Codice del Consumo) una disciplina che ricalca, in sostanza, quella della vendita di beni, con alcuni necessari adattamenti determinati dalla natura digitale dei contenuti e dei servizi in questione: in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto.

Fino a quando il consumatore può agire per azionare i rimedi previsti dalla legge?

L’azione del consumatore diretta a ottenere i rimedi esperibili per i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Chi deve dimostrare la presenza o l’assenza di un difetto alla consegna e quanto tempo ha, a partire dal momento della consegna stessa, per farlo?

L’onere della prova è distribuito tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano. Si possono, infatti, verificare due diverse situazioni.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene esistessero già a tale data a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Pertanto, in questo caso spetterà al venditore dimostrare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.
Se, invece, i difetti si manifestano dopo un anno dalla consegna, sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente già al momento della consegna.
Analoga disciplina trova applicazione anche ai beni con elementi digitali. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova circa la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale entro il periodo di due anni dalla consegna (o il termine più lungo previsto dal contratto per la fornitura), spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro i termini di cui sopra.

Esistono ulteriori garanzie legali previste dal diritto nazionale oltre alla garanzia legale di conformità?

Il Codice Civile stabilisce, all’art. 1490, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Mentre però tale garanzia può essere derogata contrattualmente, la protezione offerta al consumatore dal Codice del Consumo non può essere in alcun modo ridotta dalla volontà delle parti (irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore).

 

Riferimenti Normativi:

  • Codice del Consumo:
    • Articolo 133: (Responsabilità del venditore);
    • Articolo 135: (Onere della prova);
    • Articolo 135 bis: (Rimedi);
  • Codice Civile:
    • Articolo 1490: (Garanzia per i vizi della cosa venduta).